Dal 1° gennaio 2026, il panorama fiscale italiano per le criptovalute su cui investire subirà una trasformazione radicale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva UE DAC8, introducendo nuovi standard di trasparenza e cooperazione amministrativa.

La normativa impone ai Crypto-Asset Service Providers (CASP) obblighi stringenti di identificazione della clientela e comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate. Con una finestra di adeguamento operativo fissata fino al 1° luglio 2026, l’Italia (come riportato da fonti di settore) si allinea definitivamente agli standard internazionali contro l’evasione fiscale digitale.
Cosa cambia concretamente per gli investitori?
La nuova disciplina mira a chiudere il cerchio della tracciabilità fiscale, estendendo alle cripto-attività lo scambio automatico di informazioni già in vigore per la finanza tradizionale. Ma cosa si intende esattamente per cripto-attività nel decreto?
L’articolo 6 include una vasta gamma di asset digitali, escludendo specificamente le valute digitali delle banche centrali (CBDC) e la moneta elettronica utilizzata esclusivamente per pagamenti. Questo intervento normativo si inserisce in un contesto europeo già in fermento.
Come abbiamo osservato analizzando l’effetto MiCA sulle aziende crypto, la regolamentazione sta forzando un consolidamento del mercato, spingendo verso la professionalizzazione degli operatori e l’uscita di scena delle piattaforme non conformi.
Obblighi di verifica e scadenze tecniche
Il cuore del decreto risiede negli articoli da 8 a 12, che definiscono le procedure di due diligence. I prestatori di servizi dovranno raccogliere un’autocertificazione sulla residenza fiscale dagli utenti e verificarne la ragionevolezza incrociandola con i dati antiriciclaggio (AML).
Le procedure di verifica distinguono nettamente tra:
- Persone fisiche: Richiesta di nome, indirizzo, data di nascita e NIF (Codice Fiscale).
- Entità giuridiche: Dati societari specifici e identificazione dei titolari effettivi.
La necessità di controlli interni rigorosi è diventata prioritaria per evitare abusi di mercato. Un esempio chiaro di ciò che le nuove norme mirano a prevenire, attraverso sanzioni dissuasive e controlli granulari, è rappresentato da casi recenti di insider trading e scarsa compliance che hanno scosso la fiducia del mercato.
Quali sono i rischi e le prospettive future?
L’impatto maggiore sarà sui trader che operano su piattaforme estere. Il decreto definisce chiaramente come “giurisdizione oggetto di comunicazione” non solo gli Stati UE, ma anche i paesi extra-UE firmatari di accordi di scambio dati.
Questo significa che dal 2026 sarà molto difficile operare nell’ombra. Tuttavia, la regolamentazione apre anche a nuove opportunità di integrazione con la finanza tradizionale. Non è un caso che le banche europee stiano lanciando stablecoin regolate, anticipando un mercato dove la compliance sarà il requisito minimo per l’ingresso.
Per gli operatori, l’adeguamento richiede investimenti significativi, ma offre un vantaggio competitivo. Casi come quello di Ripple, che ha ottenuto licenze EMI in Europa, dimostrano come muoversi all’interno del perimetro normativo sia l’unica via per la sostenibilità a lungo termine. Secondo le linee guida dell’Agenzia delle Entrate, la conformità preventiva eviterà sanzioni che il nuovo decreto promette essere “effettive e proporzionate”.
In sintesi: Il 2026 segna la fine dell’anarchia normativa. Gli investitori italiani devono prepararsi a un ambiente dove la trasparenza fiscale è automatica e obbligatoria. Monitorare le scadenze del 1° luglio 2026 per l’adeguamento dei provider sarà cruciale per evitare blocchi operativi o segnalazioni errate.
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